Art.1 - Denominazione, sede, durata e scopo della Fondazione
A norma degli arti. 14 e seguenti del Codice Civile, è costituita la “Fondazione Massimo Marrelli”.
La Fondazione ha sede legale in Crotone e potrà operare anche in altri luoghi che saranno stabiliti dal Consiglio Direttivo. La Fondazione opera prioritariamente nell’ambito della circoscrizione del Tribunale di Crotone, secondariamente nell’ambito regionale della Calabria.
La Fondazione ha durata illimitata. Possono essere emanati dal Consiglio Direttivo regolamenti interni per disciplinare in via esecutiva l’organizzazione, il funzionamento dell’Ente e specifiche iniziative.
La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue la finalità di promuovere la cultura imprenditoriale e attività sociali dei calabresi in Italia e nel Mondo.
Essa ha lo scopo di tenere viva e onorare la memoria del prof. Massimo Marrelli attraverso una serie di iniziative, tra cui:
A) Promuovere, istituire, realizzare e sviluppare, utilizzando tecnologie anche informatiche e sfruttamento del web, iniziative, ricerche, studi, pubblicazioni, premi, borse di studio, mostre, convegni, incontri e seminari;
B) Promuovere e realizzare iniziative editoriali (scritte, audiovisive e multimediali) con esclusione di giornali quotidiani;
C) Promuovere e finanziare manifestazioni culturali;
D) Dormire adeguato sostegno organizzato e pubblicitario a tutte le iniziative sopra specificate, effettuati da soggetti terzi.
Per il proseguimento delle sue finalità, La Fondazione opererà nei modi, con le iniziative e con gli strumenti più idonei e potrà , tra l’altro:
A) stipulare convenzioni, accordi e/o contratti con la Pubblica Amministrazione, enti pubblici e soggetti privati, opportuni al perseguimento delle finalità tra cui, a mero titolo esemplificativo e non tassativo, l’assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine per il sostegno finanziario delle iniziative deliberate, ovvero l’acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili;
La Fondazione potrà altresì svolgere le attività economiche direttamente connesse a quelle sopraindicate, necessarie per il raggiungimento dello scopo, purché ogni avanzo di gestione sia destinato all’attuazione degli scopi istituzionali della Fondazione.
La Fondazione potrà partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima.
Nell’ambito e in conformità allo scopo istituzionale, la Fondazione può, in collaborazione con altre Fondazioni, istituzioni e enti pubblici e privati, svolgere ogni altra attività strumentale al raggiungimento dello scopo.
La Fondazione potrà esercitare ogni altra attività, anche di prestazione di servizi, che direttamente o indirettamente, il Consiglio Direttivo riterrà utile per il raggiungimento dei fini istituzionali suindicati.
Art. 2 Patrimonio della Fondazione
Il Patrimonio della Fondazione è costituito:
A) dal fondo di dotazione iniziale risultante dall’atto costitutivo nonché dai successivi apporti e dagli incrementi deliberati dal Consiglio Direttivo;
B) dai contributi pubblici e privati e dalle elargizioni liberali destinate ad incrementare il patrimonio;
C) da ogni altro bene mobile ed immobile pervenuto alla Fondazione a qualsiasi titolo e che sia destinato ad incremento del patrimonio.
D) dalle eredità, donazioni e legati disposti a favore della fondazione;
E) dai proventi della propria attività per i quali il Consiglio Direttivo deliberi di destinarli a patrimonio. Per l’adempimento dei suoi compiti la Fondazione dispone delle seguenti entrate:
-a. Dei redditi del proprio patrimonio
-b. Dei proventi derivati dallo svolgimento della propria attività istituzionale e dalle attività direttamente connesse;
-c. Dei contributi e degli apporti finanziari dei sostenitori e di altri sovventori;
-d. Dalle erogazioni liberali e dei contributi destinati alla realizzazione degli scopi istituzionali;
-e. Dalle somme derivanti dall’alienazione dei beni patrimoniali che non servono al conseguimento diretto delle finalità istituzionali
Art. 3 Organi della Fondazione
Sono organi della Fondazione:
A) il Presidente, il Vicepresidente
B) il Consiglio Direttivo
C) il Collegio dei Revisori
Potranno, inoltre, essere formati organismi tecnici ritenuti indispensabilmente per il raggiungimento degli scopi statutari a discrezione del Consiglio Direttivo che ne determinerà il loro funzionamento
Art 4 - Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile di membri a vita, non inferiore a tre e non superiore a quindici. Sono Consiglieri a vita i Fondatori, le persone da essi designate e successivamente i successori de loro designati, scelti tra i rispettivi discendenti in linea retta.
Al Consiglio Direttivo compete la gestione generale e quindi l’amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. Il Consiglio Direttivo potrà nominare al suo interno un Segretario ed un Tesoriere regolamentandone le attribuzioni. Il Consiglio Direttivo dovrà: Eleggere il Presidente e il Vice-Presidente; Approvare il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo; Eleggere il Revisore dei Conti; Provvedere alla modifica dello Statuto.
Inoltre delibera lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione o il reimpiego del patrimonio, soltanto previa delibera adottata all’unanimità.
Deliberato lo scioglimento, procederanno alla liquidazione del patrimonio secondo gli art. 11 e segg. del C.C.
Le delibere del Consiglio Direttivo, salvo quanto stabilito per lo scioglimento, saranno adottate con la maggioranza assoluta dei voti presenti. Al Consiglio Direttivo è attribuita la funzione di indicare i programmi, le linee guida programmatiche nonché gli indirizzi per l’attività della Fondazione.
Quando si verifichi una parità di voti avrà la prevalenza quello del Presidente. La riunione del Consiglio Direttivo è convocata dal Presidente mediante e-mail o altri mezzi idonei almeno tre giorni prima della riunione contenente l’ordine del giorno della materia da trattare .
Le riunioni e le deliberazioni del Consiglio Direttivo verranno fatte constare da verbali trascritti su un apposito libro; tali verbali verranno redatti dal Segretario nominato e saranno dallo stesso sottoscritti unitamente al Presidente della Riunione.
Art 5 - Rappresentanza della Fondazione
La rappresentanza organica della Fondazione di Fronte ai terzi ed in giudizio sono attribuite al Presidente del Consiglio Direttivo e, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad un Consigliere poteri rappresentativi per il compimento di singoli atti autorizzati.
Art 6 - Collegio dei Revisori
Il Consiglio dei Revisori è composto da tre membri effettivi nominati dal Consiglio Direttivo; tra di essi viene nominato un Presidente. Il collegio dei revisori accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e redige una relazione al bilancio consuntivo e a quello preventivo.
I membri del Collegio dei Revisori dei Conti restano in carica per tre anni e possono essere confermati. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti deve essere iscritto al Registro dei Revisori Legali dei Conti.
Art 7- Gratuità dell’incarico
Tutte le cariche della Fondazione sono a titolo gratuito
Art 8 - Bilancio della Fondazione
Il Consiglio Direttivo cura la tenuta delle scritture contabili della Fondazione e redige il conto preventivo e consuntivo di ogni anno solare con le relative relazioni illustrative, provvedendo alla loro trasmissione al Consiglio dei Revisori per l’espressione del relativo parere.
Art 9 - Estinzione della Fondazione
In caso di esaurimento degli scopi della Fondazione o di impossibilità di attuarli, nonché di estinzione della Fondazione da qualsiasi causa determinata, i beni della stessa saranno liquidati tra gli stessi membri del comitato Direttivo. Al termine della liquidazione le disponibilità residue saranno destinate a borse di studio o ad organismi che perseguono le medesime finalità previste dal Presente Statuto.